Regolamento dei procedimenti di mediazione QUADRA
versione 2.1 (aprile 2011)
- Le regole che seguono si applicano ai procedimenti ADR QUADRA nei quali uno o più terzi (in seguito "il Mediatore") assiste parti in conflitto allo scopo di permettere loro di migliorare il rapporto interpersonale, superandone le negatività, e di essere nella condizione di assumere decisioni responsabili al riguardo.
- Laddove verifichi la disponibilità delle parti ad un procedimento di mediazione, Tiaki s.r.l. (in seguito "QUADRA") cura innanzitutto che venga raggiunto un accordo scritto ("accordo di mediazione"), fra tutte le parti coinvolte, il Mediatore e QUADRA stessa, sulla durata della mediazione, sui suoi costi e su ogni altro aspetto rilevante.
- Salvo diverso accordo fra le parti, QUADRA ed il Mediatore, i costi del procedimento di mediazione per ogni giornata o frazione di giornata superiore alle 5 ore, a carico di ciascun parte, comprensivi di diritti amministrativi QUADRA e compenso per il Mediatore ed il suo eventuale assistente, sono di euro 1.800 (oltre ad IVA ed accessori di legge, se dovuti) ridotti della metà per controversie di valore inferiore a euro € 15.000, ed aumentati sino al doppio per controversie di valore rilevante o di particolare complessità. Nella valutazione del tempo impiegato dal Mediatore si deve tener conto, oltre che dell’incontro di mediazione, anche di un adeguato studio della documentazione relativa della controversia. L’eventuale assistente del Mediatore non viene di regola retribuito.
A tali costi vanno aggiunti quelli per spese vive ragionevolmente connesse al procedimento (logistica, trasferta, alloggio del Mediatore e dell’eventuale assistente, ...).
Le parti sono solidalmente tenute a mantenere un deposito presso QUADRA, nella misura da questa determinato, per la copertura dei costi del procedimento, prima che il Mediatore inizi la sua attività. - QUADRA suggerisce alle parti il Mediatore appropriato. Al fine di garantire che il Mediatore sia in possesso delle capacità tecniche necessarie, QUADRA può esigere che sia un soggetto accreditato come Mediatore QUADRA.
- Le parti stesse sono responsabili dello svolgimento del procedimento di mediazione, che per sua natura è flessibile, e può esser organizzato in uno o più incontri o contatti, anche separati.
- Il procedimento di mediazione è di norma caratterizzato da confidenzialità nel senso che (i) qualsiasi informazione utilizzata nell’ambito del procedimento, ed il fatto stesso che le parti stiano esperendo, o abbiano esperito una mediazione, è destinata a rimanere confidenziale, se non già disponibile per altro titolo a terzi; (ii) qualsiasi informazione scambiata fra una parte ed il Mediatore negli incontri individuali non può essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte da cui origina. Al fine di permettere un adeguato monitoraggio dell’azione dei propri mediatori, QUADRA peraltro richiede al Mediatore, al termine della mediazione, un resoconto sull’attività svolta: gli elementi di detto resoconto sono utilizzabile da QUADRA solo in modo tale da non permettere l’identificazione a terzi delle parti che hanno preso parte al procedimento.
- Fermo il carattere vincolante di eventuali accordi raggiunti fra le parti in lite, il fatto che esse partecipino ad un procedimento di mediazione non pregiudica di per sé in alcun modo i loro diritti azionabili in altra sede.
- Salvo diverso accordo scritto fra le parti tutte ed il Mediatore, questi non è tenuto ad esprimere giudizi o valutazioni quanto al fondamento delle pretese delle parti.
- Dopo la conclusione della mediazione, è cura di QUADRA verificare il grado di soddisfazione delle parti e l’implementazione delle intese eventualmente raggiunte nonché facilitare, se ve ne sono i presupposti, la ripresa del dialogo e l’eventuale organizzazione di una nuova mediazione.
N.B. Le regole sopra previste caratterizzano un tipo di mediazione squisitamente indipendente. QUADRA è inoltre abilitata a gestire le mediazioni ex decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali).
A tali procedure si applicano le regole che seguono:
- Regolamento di mediazione ex decreto 28/10 (aggiornato a dic. 2011) - download pdf
- Codice Europeo di Condotta Mediatore - download pdf